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    attualita, diritto, edizione cartacea

    24 Gennaio 2017 | in categoria/e attualita diritto edizione cartacea

    DIRITTO FACILE - Assicurazione auto: che accade in caso di incidente se il premio è stato pagato in ritardo?

    DIRITTO FACILE - Assicurazione auto: che accade in caso di incidente se il premio è stato pagato in ritardo?

    Ci scrive Maurizio (nome di fantasia per motivi di privacy) esponendoci la seguente vicenda. Il nostro lettore ha stipulato un contratto di assicurazione per l’auto con una nota Compagnia. Al secondo anno del periodo assicurativo, egli ometteva di pagare il premio previsto e 5 giorni dopo la scadenza del periodo di copertura egli causava un sinistro. Successivamente Maurizio, il quale nel frattempo era caduto in una grave crisi di liquidità, pagava all’assicurazione il premio solo dopo otto mesi dalla predetta scadenza.
    Conseguentemente si sentiva rispondere dalla propria assicurazione che il sinistro da lui causato non era risarcibile in quanto, seppur avvenuto nel cd. periodo di tolleranza, il secondo premio assicurativo non era stato pagato entro il medesimo periodo.

    Inoltre, ai sensi del’art. 1901 c.c. dopo sei mesi di mancato pagamento del premio – a detta dell’assicurazione – il contratto si sarebbe risolto di diritto.
    Maurizio ci chiede se quello che afferma la propria compagnia assicurativa sia corretto. Ritengo di poter tranquillizzare il nostro affezionato lettore.
    Secondo una recente pronuncia della Cassazione “il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato c di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo dì tolleranza – Corte di Cass. 19 dicembre 2016 n. 26104. Pertanto il sinistro causato da Maurizio durante il periodo di tolleranza dovrà essere risarcito dall’assicurazione indipendentemente dal fatto che il contratto si sia risolto di diritto per il protratto inadempimento del nostro lettore e che il secondo premio sia stato pagato solo dopo otto mesi dalla scadenza. La pronuncia della Suprema Corte sopra citata potrà essere fatta valere anche in un eventuale contenzioso che coinvolga la Compagnia assicurativa di Maurizio.

    A cura dell’avvocato
    Gabriele Trossarello
    Tel 0185.931015
    Mail: gtross@libero.it


     


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