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attualita, diritto, ecologia
L'acqua è un bene dell'umanità: domenica 26 a Gattorna (durante la festa del fungo) raccolta firme per la nuova Legge regionale a tutela dell'acqua
Senza acqua non c’è vita. L’acqua costituisce pertanto un bene comune dell’umanità, come ha sancito l’assemblea generale dell’ONU del luglio 2010, riconoscendo l’acqua come diritto umano universale, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: dunque l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti. Per questo arrestare i processi di privatizzazione dell’acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.
Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, di cui il Coordinamento Regionale Ligure dei Movimenti per l’Acqua fa parte, ha messo a fuoco, attraverso il lavoro di questi anni, l’intera questione, dagli aspetti di politica globale a quelli territoriali, dalla tutela della risorsa alla sua gestione, dalla critica delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni alla ricerca di nuovi modelli di pubblico basati sulla democrazia partecipativa.
Questo lavoro ha fatto sì che anche nel nostro Paese e nella Regione Liguria l’importanza della questione acqua raggiungesse nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale.
Tutto ciò si è esplicitato nei Referendum del giugno 2011, quando 27 milioni di cittadine e cittadini italiani si sono recati alle urne e hanno detto in modo chiaro ed inequivocabile che l’acqua è un Bene Comune, che i servizi ad essa collegati dovevano essere gestiti in forma pubblica e partecipata e che non vi poteva essere, tra le finalità di un servizio pubblico, quella di distribuire dividendi agli azionisti, remunerare i capitali, generare profitti.
Va inoltre sottolineato come il risultato referendario del giugno 2011 ponga a tutti l’obiettivo di reintrodurre meccanismi di fiscalità generale e di finanza pubblica.
Partendo da questi principi, da queste considerazioni, da questo lavoro decennale, dai risultati del referendum del giugno 2011, la presente legge regionale, che non è una semplice riorganizzazione burocratico-amministrativa ma una proposta di politica economica, imperniata sulla sostenibilità ambientale, si prefigge:
1) l’obiettivo di contribuire a colmare il debito ecologico finora accumulato e a considerare la tutela del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità e dei diritti umani un vincolo assoluto e ineludibile cui sottoporre ogni scelta individuale e collettiva;
2) la tutela della risorsa idrica sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, attraverso la redazione di bilanci idrici che garantiscano il diritto all’acqua, l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico, la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere e garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;
3) di conformare il più possibile il SII con le caratteristiche idrografiche dei territori. A questo proposito proponiamo l’istituzione, attraverso apposita legge regionale, di distretti idrografici all’interno della regione, i quali tengano conto dei territori, delle scelte strategiche e della disponibilità della risorsa idrica. A questi nuovi soggetti parteciperanno gli Enti Locali il cui territorio ricade all’interno del Bacino stesso e i loro delegati partecipano con il vincolo di mandato delle rispettive assemblee elettive.
4)di favorire, a fronte degli esiti dei referendum 2011, l’affidamento ad un Ente di diritto pubblico per una gestione pubblica, trasparente e partecipativa del SII, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
I 15 articoli della proposta di Legge
Art.1 Vengono indicate le finalità del governo del ciclo integrato delle acque con l’obiettivo di un suo uso sostenibile e solidale.
Art. 2 Si stabiliscono i principi generali per l’accesso all’acqua come diritto umano inviolabile e l’indisponibilità della stessa secondo logiche di mercato e la priorità del suo uso per l’alimentazione e l’igiene umana, nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future
Art. 3 Si definiscono gli Ambiti Territoriali Ottimali sulla base di bacini Idrografici tenendo conto dei territori, delle scelte strategiche e della disponibilità della risorsa idrica superficiale e profonda
Art. 4 Stabilisce l’unitarietà della gestione del Servizio idrico e l’inalienabilità del capitale tecnico (acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali) di proprietà degli Enti Locali.
Art. 5 Si tutela il pubblico interesse nello svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale e si definiscono i criteri tariffari.
Art. 6 Si stabiliscono le modalità di affidamento, le eventuali salvaguardie e la legittimità degli affidamenti in essere all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 Si stabilisce la predisposizione del bilancio idrico come strumento di pianificazione della gestione dell’acqua e del territorio e il suo aggiornamento periodico.
Art. 8 Si stabiliscono i limiti relativi alla concessione dei prelievi partendo dal principio “chi inquina paga”, fino ad arrivare al divieto di rilascio di nuove concessioni o al rinnovo delle concessioni esistenti se in contrasto con l’uso per l’alimentazione e l’igiene umana.
Art. 9 Si stabiliscono i principi relativi alla qualità delle acque garantendone la conservazione e il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale e la diffusione delle relative informazioni anche al fine di incentivare il consumo di acqua del rubinetto, rispetto alle acque minerali.
Art. 10 Si stabiliscono i principi relativi alla formulazione della tariffa che dovrà tenere conto del diritto umano all’accesso all’acqua e dovrà disincentivare gli sprechi di acqua potabile, limitandone al massimo gli usi in agricoltura e industriali.
Art. 11 Si stabiliscono i criteri di finanziamento del Servizio Idrico che dovranno tenere conto del fatto che 50 litri al giorno a persona dovranno essere garantiti e gratuiti, che l’erogazione del servizio non può essere sospesa per nessuna ragione, la progressività delle fasce tariffarie e che i consumi individuali non potranno essere superiori ai 200 litri giornalieri.
Art. 12 Viene stabilita la partecipazione attiva degli abitanti del territorio e dei lavoratori del servizio alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione e la trasparenza nella gestione del Servizio idrico Integrato.
Art. 13 Si stabilisce la creazione di un fondo regionale per favorire la trasformazione delle attuali gestioni verso soggetti pubblici e partecipati.
Art. 14 Si individuano gli strumenti finanziari idonei per l’attuazione della legge.
Art. 15 Si stabilisce che tutte le norme incompatibili o in contrasto con la presente legge sono abrogate.
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