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attualità
01 Maggio 2010 | in categoria/e attualita
QUOTE ROSA E GIURISPRUDENZA: lettera inviata da Capurro al Prefetto concernente la giurisprudenza del TAR sulla obbligatorietà della presenza delle quote rosa in giunta.
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Oggetto: Quote rosa: Sentenza Tar Puglia Lecce n. 622/2010
Prot. Prefettura: 1604/2010/area 2 del 16.04.2010
In riferimento alla risposta di cui all’oggetto che riscontrava la mia del 10.04.2010, pervenuta in Prefettura il 11.04.2010, segnalo che in data 11.04.2010 ho inviato altra nota con la quale facevo riferimento alla Sentenza Tar Puglia n.622/2010 di cui, forse, non avete tenuto conto nella vostra risposta prot. 1604/2010.
Difatti, la sentenza di cui all’oggetto, commentata anche su il Sole XXIV ORE del 4 marzo 2010, qui allegato, dissente da quanto affermato dalla Prefettura circa il fatto che “ nell’ipotesi in cui, all’interno della giunta del comune di Rapallo non sia prevista la presenza di un componente di sesso femminile, non si ravvisano i presupposti onde considerare illegittime le determinazioni in tal senso adottate”.
Trascrivo alcuni passaggi della sentenza, onde chiarire che secondo la giurisprudenza citata anche in assenza delle"disposizioni integrative ed attuative dello statuto comunale” la norma “costituisce una disposizione vincolante” e non programmatica, come,invece, affermato dalla Prefettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2009, proposto da: Rita Quarta, Angela Maria Spagnolo, Paola Povero, Antonio Rotundo, Antonio Torricelli, Paolo Foresio, Carlo Benincasa e Gianni Colucci, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Pellegrino, presso il cui studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso gli uffici del Municipio in Lecce;
( omissis)
“5. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni così gradatamente evidenziate. Ritiene preliminarmente il collegio che, ricondotte le vicende di cui si discute nell’alveo della norma di cui all’art. 50, comma 8, del TUEL (nomina da parte del sindaco dei membri degli enti strumentali del comune, cfr. punto n. 1), il rispetto del principio delle pari opportunità, nel caso di specie, sia da ricondurre ad obblighi derivanti da un complesso di norme di matrice costituzionale, ordinaria e statutaria. “Di conseguenza, ogni statuizione che non tenga adeguatamente conto del necessario “riequilibrio di genere” costituirà una violazione di siffatto obbligo costituzionale.
“5.3. Ne deriva da quanto sopra detto che:
a) gli organi del comune sono tenuti alla applicazione del principio di pari opportunità, ora costituzionalizzato dall’art. 51 Cost.;
b) tale principio dovrà essere tradotto mediante specifici provvedimenti amministrativi, e in primo luogo in occasione di qualsivoglia atto di nomina”
“5.4. Le statuizioni sopra riportate sarebbero di per sé sufficienti a suffragare la tesi sostenuta dai ricorrenti. Ritiene tuttavia il collegio che, per mero dovere di completezza espositiva, debba essere evidenziata, nella specie, anche la violazione dell’art. 6, comma 3, del TUEL.”
“La tesi di alcuni dei controinteressati è in particolare quella di assegnare alla norma sopra indicata natura “programmatica” e non immediatamente precettiva, come tale contenente una mera direttiva indirizzata ai soggetti titolari della potestà statutaria: la norma, in altre parole, per poter trovare concreta applicazione necessiterebbe di disposizioni integrative di livello statutario che nella specie tuttavia difettano (o meglio difettavano, al momento della adozione degli atti qui impugnati). Il collegio ritiene di non poter condividere tale impostazione.”
“L’art. 6, comma 3, del TUEL, va dunque oggi letto, facendo ricorso all’interpretazione storico-evolutiva, attraverso la lente di ingrandimento dell’art. 51 Cost. “Trattandosi di norma finalistica, è tuttavia da ritenere che detto obiettivo (il rispetto delle pari opportunità) debba essere comunque raggiunto anche in assenza delle prescritte disposizioni integrative ed attuative dello statuto comunale, non potendosi ammettere che tali scelte possano indefinitivamente condizionare o meglio sospendere l’effettivo rispetto di tale obbligo, ora di matrice anche costituzionale.”
“In conclusione:
a) la norma di cui all’art. 6, comma 3, del TUEL, anche alla luce del novellato art. 51 Cost., non può avere carattere meramente sollecitatorio o comunque non cogente: essa non può essere intesa, in altre parole, alla stregua di “mera raccomandazione liberamente disattendibile”, pena l’inevitabile depotenziamento della medesima in termini di precettività;
b) la predetta disposizione costituisce al contrario una regola giuridicamente rilevante (la cui inosservanza costituirà violazione del principio delle pari opportunità), diretta a valere non solo in sede di revisione statutaria ma anche, in assenza di siffatto recepimento, in sede di nomina dei membri degli organi collegiali e degli enti strumentali delle amministrazioni locali. Essa costituisce pertanto una disposizione vincolante, quantomeno rispetto al fine specifico da raggiungere (riequilibrio della rappresentanza dei due sessi);
c) in assenza di una revisione statutaria nel senso sopra indicato, spetterà agli organi competenti valutare caso per caso le modalità attraverso cui ottemperare all’obbligo in questione, e ciò tenuto anche conto delle singole circostanze che caratterizzano il caso concreto.” “Ed infatti si può ritenere acquisito, nella giurisprudenza (cfr., T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 15 maggio 2006, n. 1759; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 1995, n. 898; Cass., SS.UU., 16 aprile 1998, n. 38823), il principio secondo cui i provvedimenti di nomina quali quelli in esame, pur costituendo atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di discrezionalità particolarmente elevato, non sono tuttavia sottratti, come tali, al principio di legalità ed in primo luogo al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento: tra questi, quello delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alle citate fonti costituzionali, legislative e statutarie”
“6. Per tutte le ragioni di seguito indicate il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per l’effetto, vanno annullati tutti gli atti in epigrafe indicati; con l’ulteriore conseguenza che, in sede di riedizione del potere amministrativo, il Sindaco del Comune di Lecce dovrà provvedere alla nomina di rappresentanti del sesso femminile sulla base degli esiti già ottenuti nella pregressa fase di valutazione dei singoli candidati.”
Alla luce della sentenza di cui sopra che, tra l’altro, conferma la legittimazione ad agire nella veste di consiglieri comunali perché “Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “deve riconoscersi l’interesse dei componenti un collegio amministrativo ad operare in una struttura che verso l’esterno si presenti con i necessari crismi di legittimità e quindi di credibilità; e ciò nel quadro dei principi generali indicati dall’art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 1978, n. 1053).”
Chiedo
un pronto intervento di S.E. il Prefetto atto a revocare la nomina di un assessore di sesso maschile, compiuta dal Sindaco di Rapallo in data 11 aprile 2010, nonostante i miei ripetuti inviti a nominare una donna, inviti fatti anche durante il consiglio comunale del 11 aprile 2010. Difatti, in assenza di una modifica della composizione della giunta, sarò costretto a ricorrere al TAR sopportando notevoli costi, come del resto dovrà sopportare il comune gravando pesantemente sui cittadini: per questo motivo mando la presente segnalazione anche alla Corte di Conti.
Con osservanza
Armando Ezio Capurro
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