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diritto
03 Aprile 2012 | in categoria/e diritto
DIRITTO IN PILLOLE - Redditometro:l'accertamento deve basarsi su motivazioni gravi, precise e concordanti.
A cura dell'avv. Alessandro Leverone
La Corte di Cassazione sezione tributaria ha precisato che la procedure di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contradditorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte ( e condiziona la congruità ) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano disattesi. Il contribuente, ha nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, e il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore , quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente stesso.
Tratto da CORFOLE! del 4/2012, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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